PREVINDAPI
Il PREVINDAPI è il Fondo Pensione per i dirigenti della piccola e media industria, il cui rapporto di lavoro è regolato in base agli accordi sindacali stipulati tra la Confapi (Confederazione Italiana della piccola e media industria) e la Fndai-Federmanager (Federazione Nazionale Dirigenti AziendeIndustriali).
Possono iscriversi al Fondo anche i dirigenti e le aziende che applicano C.C.N.L. diversi da quello Confapi-Fndai-Federmanager.
Il Fondo cura e gestisce i flussi contributivi versati dalle aziende, comprensivi della quota a carico dei dirigenti aderenti e della quota o dell'intero T.F.R., destinati alla previdenza complementare.
Il Fondo costituisce, presso i propri archivi informatici, una posizione contributiva individuale in base ai distinti versamenti contributivi, effettuati nominalmente, in favore di ogni dirigente iscritto.
Il Fondo investe i contributi introitati trimestralmente, facendo ricorso a strumenti sia assicurativi che finanziari, per garantire a ciascun iscritto una rendita previdenziale aggiuntiva a quella di base; parte di tale rendita potrà essere convertita in capitale liquidabile in unica soluzione.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra la CONFAPI (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria) e la Fndai-Federmanager (Federazione nazionale Dirigenti Industriali) per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, semprechè rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 124/93. Possono iscriversi al fondo, previa delibera del consiglio di amministrazione le imprese che applichino CCNL diversi da quello CONFAPI-FNDAI.Per richiedere l'iscrizione dell'azienda e del dirigente, selezionare il "modulo di adesione individuale".
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i Dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti che applichino nei loro confronti il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra la FNDAI-Federmanager e la CONFAPI, che siano titolari, ai sensi dell'art.18 comma 7 del Decreto, di una posizione pensionistica complementare alla data del 27 Aprile 1993, sempreché conservata. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi dell'art.3, comma 4, del Decreto con gli effetti previsti dall'Accordo Sindacale stipulato in data 6 Febbraio 1996 tra la CONFAPI e la FNDAI-Federmanager, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 1, privi alla data del 28 Aprile 1993 di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati successivamente a tale data. L'adesione di cui al comma precedente, che comporta l'impegno a contribuire al Fondo ai sensi dell'art.14 dello Statuto, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al primo comma. Possono, inoltre, essere iscritti al Fondo i dirigenti alle dipendenze della CONFAPI e della FNDAI-Federmanager, nonché alle dipendenze di Organizzazioni facenti parte dei predetti soggetti o a questi ultimi associate. Possono, infine, iscriversi al Fondo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,i Dirigenti dipendenti da imprese che applichino c.c.n.l. diversi da quello CONFAPI -FNDAI-Federmanager.